IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Vista la legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3,  recante
modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice
dell'amministrazione digitale; 
  Visto il decreto-legge 18  maggio  2006,  n.  181,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; 
  Vista la  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  ed  in  particolare
l'articolo 1, commi da 404 a 416; 
  Vista  la  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e  in  particolare
l'articolo 1, commi 376 e 377; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed  in  particolare
l'articolo 74; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre  2007,
n.  264,  concernente  il   regolamento   recante   disposizioni   di
riorganizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre  2007,
n. 260, recante il  regolamento  di  riorganizzazione  del  Ministero
della pubblica istruzione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
6 agosto 2008,  recante  ricognizione  in  via  amministrativa  delle
strutture trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 8,  del  decreto-legge
16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
luglio 2008, n. 121 e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  262
dell'8 novembre 2008; 
  Sentite le organizzazioni sindacali in data 31  luglio  2008  e  in
data 20 novembre 2008; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 1° agosto 2008; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  nella  sezione
consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2008; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei deputati; 
  Ritenuto di non doversi uniformare al parere del Consiglio di Stato
in merito alla necessita' di  creare  un  ruolo  ad  esaurimento  dei
dirigenti di seconda fascia in servizio presso gli uffici  scolastici
provinciali in quanto tali dirigenti non appartengono ad un  ruolo  a
se stante, ma al ruolo  nazionale  del  Ministero,  indipendentemente
dall'incarico ricoperto; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 dicembre 2008; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca,  di  concerto  con   il   Ministro   della   pubblica
amministrazione e l'innovazione,  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e con il Ministro per le riforme per il federalismo; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
 
                           Organizzazione 
 
 
  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,
di seguito denominato: «Ministero», si articola nei  dipartimenti  di
cui all'articolo 2. 
 
          Avvertenza: 
             Il testo delle note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e' operante  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
             - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
             - La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3  recante
          Modifiche  al  titolo   V   della   parte   seconda   della
          Costituzione e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  24
          ottobre 2001, n. 248. 
             - Si riporta il testo dell'art. 17, comma  4-bis,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
             «4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali.». 
             - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300  recante
          «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30  agosto  1999,  n.  203,  supplemento
          ordinario. 
             - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  recante
          Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle  dipendenze
          delle  amministrazioni  pubbliche   e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale  9  maggio  2001,  n.  106,  supplemento
          ordinario. 
             - Il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82  recante
          Codice dell'amministrazione digitale  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 16  maggio  2005,  n.  112,  supplemento
          ordinario. 
             - Il decreto-legge 18 maggio 2006, n.  181,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2006,  n.  233
          recante Disposizioni urgenti in materia di  riordino  delle
          attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri  e
          dei Ministeri e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          maggio 2006, n. 114. 
             - Si riporta il testo dell'art. 1, commi da  404  a  416
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296  recante  Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2007): 
             «404.  Al   fine   di   razionalizzare   e   ottimizzare
          l'organizzazione delle spese e dei costi  di  funzionamento
          dei Ministeri, con regolamenti  da  emanare,  entro  il  30
          aprile 2007, ai sensi  dell'art.  17,  comma  4-bis,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede: 
              a)  alla  riorganizzazione  degli  uffici  di   livello
          dirigenziale  generale  e  non  generale,  procedendo  alla
          riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
          di livello dirigenziale generale  ed  al  5  per  cento  di
          quelli di livello dirigenziale non  generale  nonche'  alla
          eliminazione delle  duplicazioni  organizzative  esistenti,
          garantendo    comunque    nell'ambito    delle    procedure
          sull'autorizzazione alle assunzioni la  possibilita'  della
          immissione, nel quinquennio 2007-2011, di  nuovi  dirigenti
          assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, in misura non  inferiore  al  10  per  cento
          degli uffici dirigenziali; 
              b) alla gestione unitaria del personale e  dei  servizi
          comuni   anche   mediante    strumenti    di    innovazione
          amministrativa e tecnologica; 
              c) alla rideterminazione delle  strutture  periferiche,
          prevedendo  la  loro  riduzione  e,   ove   possibile,   la
          costituzione di  uffici  regionali  o  la  riorganizzazione
          presso le prefetture-uffici territoriali del  Governo,  ove
          risulti sostenibile e maggiormente  funzionale  sulla  base
          dei principi di efficienza ed  economicita'  a  seguito  di
          valutazione  congiunta  tra  il  Ministro  competente,   il
          Ministro dell'interno, il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e  le
          riforme istituzionali ed il Ministro per le  riforme  e  le
          innovazioni nella pubblica amministrazione,  attraverso  la
          realizzazione  dell'esercizio   unitario   delle   funzioni
          logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi  comuni
          e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni  immobili  di
          proprieta' pubblica; 
              d) alla  riorganizzazione  degli  uffici  con  funzioni
          ispettive e di controllo; 
              e)  alla  riduzione   degli   organismi   di   analisi,
          consulenza e studio di elevata specializzazione; 
              f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo  da
          assicurare che il  personale  utilizzato  per  funzioni  di
          supporto   (gestione   delle   risorse    umane,    sistemi
          informativi,  servizi  manutentivi  e   logistici,   affari
          generali,  provveditorati  e   contabilita')   non   ecceda
          comunque   il   15   per   cento   delle   risorse    umane
          complessivamente  utilizzate   da   ogni   amministrazione,
          mediante processi di riorganizzazione  e  di  formazione  e
          riconversione del personale addetto alle predette  funzioni
          che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore
          all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del  limite
          predetto; 
              g)  all'avvio  della  ristrutturazione,  da  parte  del
          Ministero degli  affari  esteri,  della  rete  diplomatica,
          consolare e degli istituti di cultura in considerazione del
          mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa,  ed  in
          particolare all'unificazione dei  servizi  contabili  degli
          uffici della rete  diplomatica  aventi  sede  nella  stessa
          citta' estera, prevedendo che le funzioni  delineate  dagli
          articoli 3, 4 e 6 del regolamento di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 marzo 2000,  n.  120,  siano
          svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di
          tutte le rappresentanze medesime.». 
             «405. I regolamenti di cui al  comma  404  prevedono  la
          completa attuazione dei processi di riorganizzazione  entro
          diciotto mesi dalla data della loro emanazione.». 
             «406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al
          comma  404  sono  abrogate   le   previgenti   disposizioni
          regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i  medesimi
          regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione.». 
             «407. Le amministrazioni, entro due mesi dalla  data  di
          entrata in vigore  della  presente  legge,  trasmettono  al
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle
          finanze gli schemi di regolamento di cui al comma  404,  il
          cui  esame  deve  concludersi  entro  un  mese  dalla  loro
          ricezione, corredati: 
              a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata,  ai
          fini di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 20  febbraio  1998,
          n. 38, dai competenti uffici  centrali  del  bilancio,  che
          specifichi,  per  ciascuna   modifica   organizzativa,   le
          riduzioni di spesa previste nel triennio; 
              b) da un analitico piano operativo asseverato, ai  fini
          di cui all'art. 9, comma  3,  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 20  febbraio  1998,
          n. 38, dai competenti uffici  centrali  del  bilancio,  con
          indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere,  delle
          azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini.». 
             «408. In coerenza con le disposizioni di  cui  al  comma
          404, lettera f), e tenuto conto del regime limitativo delle
          assunzioni   di   cui   alla    normativa    vigente,    le
          amministrazioni statali attivano con  immediatezza,  previa
          consultazione  delle  organizzazioni  sindacali,  piani  di
          riallocazione  del  personale  in   servizio,   idonei   ad
          assicurare che le risorse umane impegnate  in  funzioni  di
          supporto siano effettivamente ridotte nella misura indicata
          al comma 404, lettera f). I predetti piani, da  predisporre
          entro il 31 marzo 2007,  sono  approvati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro per le riforme e  le  innovazioni  nella  pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non
          possono essere disposte nuove assunzioni.  La  disposizione
          di cui al  presente  comma  si  applica  anche  alle  Forze
          armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili
          del fuoco.». 
             «409. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  il
          Ministro per le riforme e  le  innovazioni  nella  pubblica
          amministrazione  verificano  semestralmente  lo  stato   di
          attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a  416
          e trasmettono alle Camere una relazione  sui  risultati  di
          tale verifica.». 
             «410. Alle amministrazioni che  non  abbiano  provveduto
          nei tempi previsti alla  predisposizione  degli  schemi  di
          regolamento di cui al comma 404 e' fatto divieto,  per  gli
          anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a
          qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.». 
             «411.   I   competenti   organi   di   controllo   delle
          amministrazioni,    nell'esercizio     delle     rispettive
          attribuzioni,  effettuano  semestralmente  il  monitoraggio
          sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 404 a
          416 e ne trasmettono i risultati ai Ministeri  vigilanti  e
          alla Corte dei conti.  Successivamente  al  primo  biennio,
          verificano il rispetto del parametro di cui al  comma  404,
          lettera f), relativamente al personale  utilizzato  per  lo
          svolgimento delle funzioni di supporto.». 
             «412. Il Presidente del Consiglio dei Ministri,  sentiti
          il Ministro per le riforme e le innovazioni nella  pubblica
          amministrazione, il Ministro dell'economia e delle  finanze
          e  il  Ministro  dell'interno,  emana   linee   guida   per
          l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi  da  404  a
          416.». 
             «413.   Le   direttive    generali    per    l'attivita'
          amministrativa e per la gestione, emanate  annualmente  dai
          Ministri,  contengono  piani  e  programmi  specifici   sui
          processi  di  riorganizzazione  e  di  riallocazione  delle
          risorse necessari per il rispetto del parametro di  cui  al
          comma 404, lettera f),  e  di  quanto  disposto  dal  comma
          408.». 
             «414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti
          nel piano operativo di cui al comma 407, lettera b), e  nei
          piani e programmi di cui al comma 413 sono valutati ai fini
          della corresponsione ai  dirigenti  della  retribuzione  di
          risultato e della responsabilita' dirigenziale.». 
             «415. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da
          404 a 414 e' coordinata anche al fine del conseguimento dei
          risultati finanziari di cui al comma 416  dall'«Unita'  per
          la riorganizzazione» composta dai Ministri per le riforme e
          le    innovazioni    nella    pubblica     amministrazione,
          dell'economia e delle finanze  e  dell'interno,  che  opera
          anche  come  centro   di   monitoraggio   delle   attivita'
          conseguenti alla predetta attuazione. Nell'esercizio  delle
          relative  funzioni  l'Unita'  per  la  riorganizzazione  si
          avvale, nell'ambito delle  attivita'  istituzionali,  senza
          nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello  Stato,  delle
          strutture   gia'    esistenti    presso    le    competenti
          amministrazioni.». 
             «416. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
          da 404 a 415 e da 425 a 429 devono conseguire  risparmi  di
          spesa non inferiori a 7 milioni di euro per l'anno 2007, 14
          milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni  di  euro  per
          l'anno 2009.». 
             - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 376 e 377 della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato»
          (legge finanziaria 2008): 
             «376. A partire  dal  Governo  successivo  a  quello  in
          carica alla data di entrata in vigore della presente legge,
          il numero dei Ministeri e' stabilito dalle disposizioni  di
          cui al decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  nel
          testo pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999. Il numero  totale  dei
          componenti del Governo a  qualsiasi  titolo,  ivi  compresi
          Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari,
          non puo' essere superiore a sessanta e la composizione  del
          Governo deve essere coerente con il principio stabilito dal
          secondo  periodo  del  primo  comma  dell'art.   51   della
          Costituzione.». 
             «377. A far data dall'applicazione, ai sensi  del  comma
          376, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono  abrogate
          le  disposizioni  non  compatibili  con  la  riduzione  dei
          Ministeri di cui al citato comma 376, ivi  comprese  quelle
          di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2001,  n.  317,  e
          successive modificazioni,  e  al  decreto-legge  18  maggio
          2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          luglio 2006, n.  233,  e  successive  modificazioni,  fatte
          comunque salve le disposizioni di cui all'art. 1, commi  2,
          2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies,  10-bis,  10-ter,  12,
          13-bis, 19, lettera a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera  a),
          22-bis, 22-ter e 25-bis, del medesimo decreto-legge n.  181
          del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233
          del 2006, e successive modificazioni.». 
             - Il testo del decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,
          n. 121 recante Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle
          strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376
          e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114. 
             - Si riporta il testo dell'art. 74 del decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133 recante  «Disposizioni  urgenti
          per  lo  sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria»: 
             «Art. 74 (Riduzione degli assetti organizzativi).  -  1.
          Le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad   ordinamento
          autonomo, ivi  inclusa  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri, le agenzie, incluse le  agenzie  fiscali  di  cui
          agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli
          enti pubblici non economici, gli enti di  ricerca,  nonche'
          gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  provvedono  entro  il  30
          novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti: 
              a)   a   ridimensionare   gli   assetti   organizzativi
          esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita'  ed
          economicita',   operando   la   riduzione   degli    uffici
          dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
          generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
          al 15  per  cento  di  quelli  esistenti.  A  tal  fine  le
          amministrazioni adottano misure volte: 
               alla  concentrazione  dell'esercizio  delle   funzioni
          istituzionali,  attraverso  il  riordino  delle  competenze
          degli uffici; 
               all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni
          logistiche  e  strumentali,   salvo   specifiche   esigenze
          organizzative, derivanti anche  dalle  connessioni  con  la
          rete periferica, riducendo, in ogni caso, il  numero  degli
          uffici dirigenziali di livello  generale  e  di  quelli  di
          livello non  generale  adibiti  allo  svolgimento  di  tali
          compiti. 
             Le  dotazioni  organiche  del  personale  con  qualifica
          dirigenziale  sono   corrispondentemente   ridotte,   ferma
          restando   la   possibilita'   dell'immissione   di   nuovi
          dirigenti, nei termini previsti  dall'art.  1,  comma  404,
          lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
              b) a ridurre il contingente di personale  adibito  allo
          svolgimento di compiti logistico-strumentali e di  supporto
          in misura non inferiore al dieci per cento con  contestuale
          riallocazione delle risorse  umane  eccedenti  tale  limite
          negli uffici che svolgono funzioni istituzionali; 
              c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche  del
          personale non dirigenziale, apportando  una  riduzione  non
          inferiore  al  dieci  per  cento  della  spesa  complessiva
          relativa al numero dei posti di organico di tale personale. 
             2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al  comma
          1,  le  amministrazioni  possono   disciplinare,   mediante
          appositi  accordi,  forme  di  esercizio   unitario   delle
          funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del
          personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane
          in servizio presso le strutture centrali e periferiche. 
             3. Con i medesimi provvedimenti di cui al  comma  1,  le
          amministrazioni   dello   Stato   rideterminano   la   rete
          periferica su base regionale o interregionale,  oppure,  in
          alternativa,   provvedono   alla   riorganizzazione   delle
          esistenti   strutture   periferiche    nell'ambito    delle
          prefetture-uffici territoriali  del  Governo  nel  rispetto
          delle procedure previste dall'art. 1,  comma  404,  lettera
          c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
             4. Ai fini dell'attuazione  delle  misure  previste  dal
          comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono  essere
          computate altresi' le riduzioni derivanti  dai  regolamenti
          emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi  dell'art.
          1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006,  n.
          296,  avuto   riguardo   anche   ai   Ministeri   esistenti
          anteriormente  alla  data  di   entrata   in   vigore   del
          decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In  ogni
          caso per le  amministrazioni  che  hanno  gia'  adottato  i
          predetti  regolamenti  resta  salva  la   possibilita'   di
          provvedere   alla   copertura   dei   posti   di   funzione
          dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative
          disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango  primario
          successive alla data di  entrata  in  vigore  della  citata
          legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze  di
          compatibilita'    generali    nonche'     degli     assetti
          istituzionali, la Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
          assicura il conseguimento delle corrispondenti economie con
          l'adozione di provvedimenti specifici  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  adottati  ai  sensi  del  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,   n.   303,   e   successive
          integrazioni e modificazioni, che  tengono  comunque  conto
          dei criteri e dei principi di cui al presente articolo. 
             5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma
          1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente  individuate
          in misura pari ai posti coperti alla data del 30  settembre
          2008. Sono  fatte  salve  le  procedure  concorsuali  e  di
          mobilita' avviate  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. 
             5-bis.  Al  fine  di  assicurare   il   rispetto   della
          disciplina   vigente   sul   bilinguismo   e   la   riserva
          proporzionale di posti nel  pubblico  impiego,  gli  uffici
          periferici delle amministrazioni dello Stato,  inclusi  gli
          enti previdenziali situati sul territorio  della  provincia
          autonoma di Bolzano, sono autorizzati per  l'anno  2008  ad
          assumere personale risultato vincitore o idoneo  a  seguito
          di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari
          a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui  all'art.  1,
          comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
             6. Alle amministrazioni  che  non  abbiano  adempiuto  a
          quanto previsto dai  commi  1  e  4  e'  fatto  divieto  di
          procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi  titolo  e
          con qualsiasi contratto. 
             6-bis. Restano escluse  dall'applicazione  del  presente
          articolo le strutture del comparto sicurezza,  delle  Forze
          armate e del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,  fermi
          restando  gli  obiettivi  fissati  ai  sensi  del  presente
          articolo   da   conseguire    da    parte    di    ciascuna
          amministrazione.». 
             - Il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre
          2007, n. 264 recante Disposizioni di  riorganizzazione  del
          Ministero dell'universita' e della ricerca,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 2008, n. 21. 
             - Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
          2007, n. 260 recante Regolamento  di  riorganizzazione  del
          Ministero della pubblica  istruzione  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2008, n. 18. 
             - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6
          agosto 2008 recante  «Ricognizione  in  via  amministrativa
          delle strutture trasferite  al  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca,  ai  sensi  dell'art.  1,
          comma  8,  del  decreto-legge  16  maggio  2008,   n.   85,
          convertito, con modificazioni dalla legge 14  luglio  2008,
          n. 121» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  8  novembre
          2008, n. 262.